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Bonus bebè: il beneficio spetta anche ai cittadini extracomunitari

8 Aprile 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

8 apr 2022 L’Inps ha fornito precisazioni sull’estensione ai cittadini extracomunitari del diritto all’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè), conformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui limitano la concessione della prestazione ai soggetti in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo in UE (messaggio del 7 aprile 2022, n. 1562).

Con particolare riferimento ai requisiti previsti per i cittadini extracomunitari per la fruizione del bonus in argomento, la normativa prevedeva che i medesimi dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Tuttavia, in virtù del principio della tutela della maternità e dell’infanzia garantiti dalla Costituzione italiana, sulla scorta delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell’Unione europea in tema di divieto di discriminazioni arbitrarie, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale nei confronti della disciplina istitutiva della misura (Legge di Stabilità 2015, e successive proroghe).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, dopo aver rimesso la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché si pronunciasse in via pregiudiziale, alla luce dell’interpretazione da questa fornita, ha rilevato il contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, con la sentenza n. 54/2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui prevedono, come requisito per l’accesso alla prestazione, la titolarità in capo ai cittadini di Paesi terzi non comunitari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (art. 1, co. 125, Legge di Stabilità 2015), nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, e i cittadini dei predetti medesimi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
La Corte ha, inoltre, precisato che la suddetta illegittimità si estende anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità vigenti fino al 31 dicembre 2021.
Quanto statuito dalla Corte Costituzionale riguarda, nello specifico, la formulazione della norma in esame nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dalla c.d. legge europea 2019-2020, la quale è intervenuta al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
In particolare, la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno, nonché gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Tanto premesso, l’Inps ha specificato che le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale e potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

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