Razionalizzazione tributi indiretti diversi dall’IVA: il Governo approva in esame preliminare il Decreto

È stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, riunitosi il 9 aprile 2024, un decreto legislativo che, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale, introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Consiglio dei ministri, comunicato 9 aprile 2024, n. 76).

Il Governo rende noto che le nuove norme sono volte a:

– razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;

– prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;

– semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

– ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;

– rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

 

Modifiche al Testo unico successioni e donazioni

Vengono inserite nel Testo unico sulle successioni e donazioni le aliquote e le franchigie della relativa imposta. 

Le norme intervengono anche in relazione ai trust, alle liberalità d’uso e ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare.

In merito alle dichiarazioni di successione, si prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero. Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, viene introdotto, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte.

 

Modifiche al testo unico dell’imposta di registro

Il Governo interviene per implementare le procedure di gestione telematica degli adempimenti. Inoltre, si prevedono interventi di razionalizzazione, quali:

– per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata;

– nelle divisioni ereditarie, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione;

– per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, l’Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. Con riferimento agli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, si prevede che l’Agenzia, dopo aver registrato il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell’imposta, provveda direttamente alla riscossione dell’imposta di registro;

– i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati vengono ricondotti alla categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, per i quali si applicano l’imposta di registro con aliquota del 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro;

– per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

 

Modifiche in materia di imposta di bollo

Per gli atti da registrare in termine fisso, viene introdotta una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell’atto.

 

Tasse ipotecarie e tributi speciali

Sono previste modifiche al tributo dovuto per la consultazione ipotecaria con, tra l’altro, l’eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità, l’introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% per le richieste effettuate in via telematica, l’estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

 

Procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale

L’accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque.

Oltre ciò, si amplia il novero dei soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale in esenzione da tributi ed oneri e si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.

 

Aggiornamento delle intestazioni catastali

Viene stabilito, infine, che in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali  venga effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria.

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